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Chiarimento

  • In relazione alla formula di revisione prezzi (pag. 3 del Capitolato Tecnico), vi chiediamo le seguenti precisazioni:

    1. La formula usa come base del calcolo il prezzo di riferimento mensile; la revisione dei prezzi è quindi fatta mensilmente ? Per periodi di revisione più lunghi, è necessario fare riferimento alla media dei valori del periodo di calcolo (trimestre, semestre, annuale) e non il dato puntuale altrimenti vengono perse le oscillazioni di prezzo avvenute nel periodo completo.

    2. La formula riporta un coefficiente “*80%”. Con questa formula significa che si deve automaticamente applicare un 20% di sconto ad ogni periodo di calcolo, a prescindere dagli andamenti dei prezzi, è corretto?

    3. Ci sono dei range di tolleranza per l’applicazione della variazione del prezzo ? Normalmente viene definita una soglia di variazione considerata ridotta, sia in aumento che calo, per cui non vengono applicate modifiche di prezzo es. +/- 3%.

    4. Nella descrizione a fondo pagina 2 è indicato che anche in caso di variazione dei prezzi, “la stazione appaltante può imporre all’appaltatore l’esecuzione delle condizioni originariamente previste. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione.” In pratica, anche in caso di aumenti oggettivi, è possibile che la stazione appaltante non riconosca i nuovi prezzi e si riservi il diritto alla fornitura con i prezzi originali. E’ corretta l’interpretazione di questo capoverso?

    Domanda del: 19/03/2024 aggiornata il 19/03/2024
  • 1. La formula prende a riferimento valori mensili, ma la clausola di revisione prezzi è annuale, ossia verrà applicata per la prima volta 12 mesi dopo la stipula del contratto, applicando la formula di cui al capitolato, senza operare medie dei valori sul periodo di calcolo. All’interno dei 12 mesi il prezzo rimarrà fisso. Si sottolinea, in ogni caso, che l’andamento dei prezzi relativo all’indice scelto dalla stazione appaltante (allegato 1C del capitolato), evidenzia una completa stabilità negli ultimi 18 mesi. Non emergono quindi fluttuazioni tali da giustificare una revisione dei prezzi di ciclicità inferiore all’anno.

    2. L’indicazione “*80%”, significa che la variazione prezzi rilevata nell’arco dei 12 mesi non sarà riconosciuta nella sua integrità (100%), ma soltanto nella misura del 80%. Si invita in tal senso alla lettura dell’art. 60 c. 1 del Codice: “Queste clausole …. si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell’opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo complessivo e operano nella misura dell’80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.” Si evidenzia quindi come la clausola di revisione scelta dalla stazione appaltante sia maggiormente favorevole agli operatori economici rispetto a quella prevista dalla legge, in quanto opera per variazioni anche inferiori al 5%.

    3. La revisione prezzi opera, su base annuale, per qualsiasi variazione di prezzo (in aumento o diminuzione), applicando la formula prevista dal capitolato; non ci sono quindi range di tolleranza

    4. Il periodo citato, relativo all’obbligo dell’esecutore di eseguire il contratto è riferito ad aumenti della quantità di lubrificanti ordinati (fino alla concorrenza del quinto del contratto); la dicitura “condizioni originariamente previste” va letta chiaramente nell’ottica dei prezzi praticati al momento dell’ordine (ossia soggetti alla revisione dei prezzi), e non a quelli offerti originariamente in sede di gara.

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